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I COLPI DI SCENA DI MALLAMACI, E BAUDI ASSOLVE MAFIA E CORRUZIONE

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  • 26 gen 2017
  • Tempo di lettura: 4 min

RAPPORTO CARABINIERI NUCLEO OPERATIVO DI REGGIO CALABRIA

Continua dai n. precedenti. BAUDI, capo dei GIP/GUP, non va per il sottile tant’è che assolve – chiedo scusa ai lettori se mi ripeto – l’assessore ai L. PP., e finanche al latitante Nitto SANTAPAOLA, collegato con le cosche De Stefano e Libri. Non dimentichiamo che l’ing. MUSELLA, avrebbe voluto partecipare alla realizzazione del porto di Bagnara. E’ stato ammazzato con un’autobomba che all’epoca era uno strumento di morte in esclusiva di “Cosa Loro”. L’assessore MALLAMACI, padre dell’avvocato iscritto all’ordine, respinge il ricorso dell’impresa GAGLIARDI-CHIODONI-BIANCHI. Ritorniamo al rapporto dell’Arma fede nei secoli.

Adducendo che lo stesso sarebbe dovuto essere presentato entro il termine del 28.05.1982, cioè in sede di apertura dei plichi e che peraltro, i documenti presentati dalle suddette imprese erano del tutto regolare.

SI VERIFICAVA, SUCCESSIVAMENTE, UN FATTO DI RILEVANTE GRAVITÀ: le imprese GRACI Gaetano, GAGLIARDI-CHIODONI-BIANCHI, GRASSETTO COSTRUZIONI, FINCOSIT, rappresentate rispettivamente dal geom. Matteo PESCE, dal dr CARLO LUIGI CHIODONI, dall’ing. Sergio PAVANI e dall’ing. Luigi RADICIONI, tutti in rubrica meglio generalizzati, il 25.05.1983, cioè a distanza di circa un anno dalla seconda e definitiva gara d’appalto, si riunivano in associazione

temporanea di impresa, con atto del notaio dr Enrico CASTELLANI, con studio in Roma, Via Tomacelli n. 132. Si reputa opportuno evidenziare a questo punto, che tre delle suddette imprese con la loro offerta avevano contribuito a fare la media attraverso la quale era stato consentito a GRACI Gaetano di aggiudicarsi la gara. In buona sostanza non è azzardato ipotizzare che tra le ditte sia intercorso un accordo preventivo sulle offerte da avanzare, in modo che la gara fosse vinta da una delle imprese e che quest’ultima, successivamente, favorisse le altre facendo partecipare ai lavori con lo stratagemma dell’associazione d’imprese. La stessa FINCOST, naturalmente partecipava alla combine, proponendo una offerta che non disturbava la media “voluta”. Ma chi la faceva da padrone ancora una volta, era il GRANCI, a cui veniva conferito mandato di collettivo speciale irrevocabile, quale rappresentante dell’associazione (i Carabinieri riportano la legge 02.02.1973, che appare superfluo trascrivere poiché il BAUDI è un approfondito conoscitore di leggi e regolamenti NDR). Appare, pertanto, chiaro che a norma del citato articolo, le imprese possano riunirsi in associazione (per delinquere di stampo mafioso NDR) temporanea con il solo scopo di partecipare alla gara al pari delle altre imprese concorrenti e che quindi, è illegale l’associazione di imprese scaturita dopo la gara, specie se tale associazione è costituita da imprese che hanno contribuito a creare la “media”. Entra in scena a questo punto la GIUNTA REGIONALE.

In data 18.07,1983, infatti, veniva adottata la delibera n. 2.480 con la quale la Giunta Regionale, su conforme proposta del relatore, ASSESSORE MALLAMACI (padre dell’avv. iscritto all’ordine ndr), il quale, per come evidenziato prima, AVEVA “DIRETTO” LA GARA DI APPALTO, veniva riconosciuta la procura speciale del 25.05.1983, che prendeva atto della sostituzione di imprese ed autorizzava l’ufficio del Genio Civile alla stipula del contratto di appalto. Come se ciò non fosse sufficiente, la stessa Giunta dichiarava immediatamente esucativo tale atto deliberativo, adducendo motivi d’urgenza ai sensi dell’art. 49 della legge n. 62 del 10.02.1953. Tali motivi d’urgenza sono risulati del tutto infondati, atteso che la Giunta aveva adottato tale delibera dopo un anno e due mesi dalla seconda e definitiva gara di apalto. A proposito si ha motivo di ritenere che pure l’eccessivo ritardo sia da mettere in relaziome alla necessità di consentire al GRACI di costituire l’associazione temporanea con le altre imprese. Ancora non si vede l’urgenza di tale dichiarazione, in quanto lo stesso assessore trasmetteva l’atto deliberativo al Genio Civile in data 05.09.1983 e il relativo contratto d’appalto veniva stipulato il 17.12.1983, cioè…

DOPO CHE I LAVORI ERANO STATI GIA’ ASSEGNATI

… dal direttore dei lavori, funzionario del Genio Civile. Infatti, in data 25.11.1983, epoca in cui erano stati consegnati i lavori, il contratto non era stato ancora stipulato (l’intrallazzo è una delle caratteristiche della Regione Calabria ndr). In seguito di tale atto deliberativo, pertanto, l’ing. Bruno FERRUCCI (noto tangentiere ndr), in data 17.12.1983, stipulava il contratto di appalto, non con la singola impresa aggiudicataria dei lavori, ma con l’associazione di imprese capeggiata da GRACI. Sulla scorta di tali contestazioni, si rendeva necessario acquisire negli atti le offerte predette dalle imprese in occasione della seconda gara d’appalto e, in data 10.09.1986, venivano sequestrate le copie originali delle dieci offerte in questione. Nella circostanza l’ing. Bruno FEDRRUCCI, sentito in merito, riferiva che i lavori per la realizzazione del porto di Bagnara erano sospesi dall’agosto 1985 per disposizione della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, in quanto non era stata ancora conclusa la pratica per la concessione delle aree marittime interessate. Il professionista, inoltre, aggiungeva che, a seguito di ulteriore finanziamento era stata disposta la continuazione dei lavori del secondo lotto ed era stato affidato allo stesso raggruppamento di imprese, in ottemperanza al disposto dell’art. 12 della L. 1 febbraio 1978, con apposito atto di sottomissione tra il direttore dei lavori e il rappresentante legale dell’associazione, ing. RADICIONI…

PER UN AMMONTARE SUPERIORE DI SPESA DI NOVE MILIARDI, MENTRE PER IL TERZO LOTTO ERA ANCORA IN CORSO LA PRATICA PER L’ACCORDO DEI LAVORI ALLA MEDESIMA ASSOCIAZIONE. IL DIRIGENTE DEI LAVORI RIFERIVA CHE ALLA DATA DEL 18.09.1986, I PAGAMENTI (ALLA MAFiA NDR) EFFETTUATI ERANO I SEGUENTI:

-1° LOTTO LIRE 2.691.191.644, IN NETTO DI IVA;

-2° LOTTO, LIRE 2.235.804.550, SENZA IVA.

***

Qui termina momentaneamente il rapporto giudiziario del Nucleo Operativo dell’Arma di Reggio Calabria.

E’ possibile, che a seguito dell’elargizione di una valanga di denaro pubblico, la Procura di Catanzaro non abbia emesso ordinanze di custodie cautelari in carcere nei confronti dei professionisti della tangente in collusione con “Cosa Loro”? D’altra parte chi li avrebbe dovuto firmare le ordinanze se il Procuratore LOMBARDI, era dei loro? Come mai non è stato incriminato BAUDI per via dell’assoluzione e di tutto ciò che ne è derivato? Interrogativi senza risposte. Interessante è fare tacere il Direttore de “Il Dibattito”, allora come ora, attraverso arresti domiciliari e in carcere. BAUDI, è possibile, che sia pure a distanza di tempo, non avverta un minimo di vergogna per quella maledetta/benedetta assoluzione? No! La moglie di Baudi è dirigente alla Regione Calabria e lui, dopo le dimissioni dalla magistratura, è consulente. La cosa strana è che dopo l’aggiustamento del processo nel 2012, a distanza di quattro anni, cioè nel 2016, BAUDI sarebbe stato risarcito dalla Corte d’Appello di Catanzaro. BAUDI, è rimasto amico con il latitante Nitto SANTAPAOLA? Con MALLAMACI? Sicuramente! Questa è giustizia, Presidente Mattarella?

Continua.

Francesco Gangemi





 
 
 

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