PRESIDENTISSIMO
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- 10 gen 2017
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PARTE IV. Prima d’entrare nei ventricoli della sentenza d’archiviazione emessa dalla dr.ssa AURICCHIO presso il Tribunale di Locri dove il ruolo di Presidente è svolto dal dr IELASI – questa è giustizia? - , seguiamo l’iter delle querele del signor MOLLICA Pasquale. Il quale, nel suo esercizio commerciale è minacciato dal fratello cardiologo del Presidente e dal fratello del signor Pasquale, affinché rimetta tutte le denunce presentate nei confronti del delinquente usuraio BONFA’ e conseguentemente del presidentissimo. Il signor Pasquale si rifiuta e Bruno MOLLICA paga con la morte. Quanto ora affermato, è ampiamente documentato ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Salerno ove dovesse richiedercelo invece di condannarmi su denuncia del presidente a otto mesi di reclusione perché il fatto non sussiste.
LE DENUNCE – TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, nella persona del G. I. dr.ssa Anna Maria RASCHELLA’, emette sentenza civile n. 1154/1995, tra MOLLICA Pasquale e il Comune di Bianco in persona del Sindaco domiciliato presso lo studio dell’avv. Rossana PERRONE, giusta deliberazione dell G. M. n. 559 del 26.09.05, e IELASI Ferdinando domiciliato in Locri presso lo studio dell’avv. Giovanbattista Gliozzi, nonché l’ANAS domiciliata e difesa dall’avvocatura dello Stato, avente per oggetto “risarcimento danni per illecito aquiliano”. Il signor MOLLICA, chiede i danni procurati nel novembre 1994 e marzo 1995, allorché l’abitato di Bianco fu interessato da due violenti nubifragi che colpirono la sua abitazione, e il pagamento di quarantasette milioni di lire ovvero della somma corrispondente in euro, oltre rivalutazione e interessi del tasso legale. Il G.I. dr FRAMMARTINO, persona e giudice perbene e onesto, autorizza il MOLLICA, con ordinanza del 10.02.96, all’ammissione dei testi e con ordinanza del 26.03.98, lo AUTORIZZA A CHIAMARE IN CAUSA IELASI Ferdinando. Nell’udienza del 5 novembre 98, il G.I. autorizza il Comune di Bianco a chiamare in giudizio l’ANAS, che con comparsa depositata il 2 dicembre 1999, deduce che la responsabilità è da imputarsi in via diretta ed esclusiva al comune di Bianco… “… che aveva realizzato gli interventi urbanistici, innovativi sul piano viario, senza prevedere un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche, come esattamente dedotto dall’attore… deduceva ancora, che nel caso concreto trova applicazione l’art.4, comma secondo, L. 07.02.61, n. 59 e che comunque nel caso concreto non potesse neppure parlarsi di responsabilità, posto che che i danni causati dall’attore dovute a piogge alluvionali e quindi a causa di forza maggiore…” … e che, in via principale sia dichiarata l’esclusiva responsabilità del Comune di Bianco nella causazione dei danni lamentati dall’attore. Sempre il G. I. , con ordinanza del 19.07.2000, designa un consulente tecnico d’ufficio per l’accertamento dei danni lamentati. Il Giudice acquisisce l’elaborato peritale e rinvia la causa al 6 maggio 2002.
LA DECISIONE
Il Giudice, dopo aver fatto ricorso a principi cassazionali in materia di trattazione della causa: “… ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sia necessaria preliminarmente, l’illustrazione dei luoghi di causa, come ricostruiti dal consulente tecnico d’ufficio mediante indagine completa ed esaustiva poiché immune da vizi e lacune. L’attore ha infatti lamentato l’allegamento del seminterrato e del garage del fabbricato di sua proprietà che insiste su un appezzamento di terreno che limita sul lato rivolto a monte, con la via C. Colombo (traversa interna della strada statale 106), sul lato rivolto a mare, con la linea ferroviaria; sul lato rivolto verso Catanzaro, con terreno di proprietà Mollica Bruno; sul lato rivolto verso R. C., con un canale di scolo (c. d. vallone), largo mediamente un metro circa e dalla sezione massima portata di mq. 2.20 e nel quale confluiscono per poi oscillare verso il mare, le acque piovane”. E’ chiaro che il terreno di cui parla il Giudice, è di proprietà del presidente del Tribunale di Locri, dove si svolge la causa civile. Il CTU, nello stralcio riportato in sentenza, afferma... “… l’assoluta mancanza di manutenzione del tratto terminale del vallone esistente sul lato rivolto verso Reggio della proprietà Mollica Pasquale lungo circa ml. 32.00… vallone parte del quale sottostante la via C. Colombo e nel quale… confluiscono tutte le acque piovane provenienti dal comparto soprastante…”, … come accertato dal CTU, ha causato l’allagamento nel piano seminterrato e nel piano garage dell’attore…”. Il Giudice afferma che il vallone nel tratto di circa 50 mt tra il limite del lato monte della carreggiata stradale e il ponticello sotto la ferrovia, durante il nubifragio è ostruito da rottami, rifiuti e finanche elettrodomestici come desumibile dalla documentazione fotografica esibita dall’attore al CTU. Il Giudice, scrive in sentenza, dopo aver fatto ricorso a sentenza della Cassazione pertinente la fattispecie, conclude che l’allagamento fu causato dall’omessa manutenzione del canale di scolo nel tratto sottostante la via C. Colombo. La manutenzione, asserisce il Giudice, spettava al Comune di Bianco, il solo proprietario e il CTU conclude che i danni subiti dall’allagamento sono da addebitarsi al Comune. In sostanza, il Giudice termina “… affermando che la responsabilità della pubblica amministrazione per l’omessa manutenzione del vallone deve essere esclusa allorché quest’ultima provi il fortuito, ossia che l’allagamento fu determinato in realtà da precipitazioni imprevedibili o di eccezionale gravità”. E anche questa volta il Giudice cita sentenza civile emessa dalla Cassazione. Insomma, la responsabilità non va addebitata al Comune, bensì all’evento atmosferico. Stessa musica per il fenomeno atmosferico del 9 novembre 1995. Fu così che il Giudice insiste nell’affermare che la parte attrice pur avendo subito danni, non ha “… provato in alcun modo di aver realmente subito un danno patrimoniale diretto e immediato a causa dello stesso… e invero… nessun elemento probatorio è stato offerto dall’attore al fine di verificare la reale sussistenza di un pregiudizio economico… tale onere non può dirsi assolto dall’attore con la produzione fotografica agli atti, contestata dai convenuti, che non consente di desumere con certezza se le fotografie riproducano lo stato dei luoghi dopo il primo allagamento, ovvero dopo il secondo… tali dubbi non vengono neppure risolti dalle dichiarazioni dei testi, che per la loro eccessiva vaghezza e genericità, non costituiscono nessun utile ausilio al fine di ricondurre gli eventuali danni all’allagamento che li avrebbe provocati… P. Q. M. il Giudice unico pronunciandosi definitivamente sulla domanda proposta da Mollica Pasquale… rigetta… ”. Fu così, che il dr IELASI, all’epoca Presidente del Tribunale di Locri, non ha da risarcire nulla al Mollica Pasquale. Perché? Il Sindaco, non ha alcuna responsabilità se il vallone è un immondezzaio; il Mollica, non ha dimostrato alcunché e pertanto il suo avvocato presumo fosse sordomuto; il fotografo, avrebbe fatto meglio a cambiare mestiere; i testimoni, sono sprovveduti e analfabeti; il CTU è inconcludente. La responsabilità è del Padreterno. In sostanza, il terreno che ha provocato i danni è del presidente del Tribunale di Locri, e la vittima della cupola è, more solito, il signor Pasquale Mollica. D’altra parte, nell’inaugarazione d’insediamento di IELASI a presidente del Tribunale di Catanzaro, al suo fianco vi era casualmente, la dr.ssa Anna Maria Raschellà. Questa è giustizia?
LA CORTE D’APPELLO DI R.C.
In nome del popolo italiano, la Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza 67/2012, dopo le argomentazioni di diritto, rigetta e conferma la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri. A titolo di cronaca priva di qualsiasi allusione per evitare pruriti da querele, il dr IELASI ha svolto il ruolo di magistrato anche presso il Tribunale di Reggio Calabria. Pare che la Corte D’Appello abbia rigettato la domanda di risarcimento perché il CTU non avrebbe quantificato il danno. E’ falso!
ANNO 2016
La nostra Testata, scrive: “Saltuariamente interrompevano all’esercizio commerciale del signor Pasquale, la linea telefonica (da chi?) così impedendo ai clienti di giocare al lotto e ad altre attività connesse. Il signor Iealsi Ferdinando, a titolo di cronaca, cugino dell’attuale presidente del Tribunale di Catanzaro e prima di Locri, titolare del deposito dei tabacchi, intenzionalmente dilatava i tempi della consegna della merce alla rivendita del signor Pasquale. Inoltre, non si è opposto, ove ne avesse avuto l’autorità, all’apertura di altra rivendita di tabacchi a circa cinquanta metri da quella del signor Pasquale. L’usuraio Bonfà Damiano – quell’uomo che disse nel corso di un alterco al suo contendente: “TI FACCIO FARE LA FINE DI BRUNO MOLLICA”, tale indegno e significativo episodio sarà meglio esplicitato in altro servizio giornalistico –, fa pignorare l’abitazione di Mollica Pasquale, si costituisce parte civile nel procedimento penale per usura ed estorsione. L’usuraio è condannato con sentenza irrevocabile dalla Suprema Corte, il 22 maggio 2007. Orbene, a distanza di anni 25, il signor Mollica ad oggi non ha avuto restituito il bene pignorato. Il procedimento civile contro Bonfà, incardinato presso il Tribunale di Locri, e travasato tra i giudici a causa di un esperto avvocato della città del nulla così come l’incessante cambio dei periti che invece avrebbero dovuto attenersi rigorosamente all’incarico affidatogli e di conseguenza alla quantificazione del danno subito dal signor Mollica. Fatto sta, che i periti invece di rispondere correttamente e fedelmente ai quesiti posti dal giudice, tergiversano attraverso pareri contrastanti e non veritieri. Ciò accade perché forse costoro puzzano di massoneria deviata, facenti capo alla mai sconfitta cupola, probabilmente con il beneplacito di qualche difensore di Mollica. Ove vi fosse stato un PM onesto e superparte e avesse stratificato i procedimenti civili promossi dal signor Pasquale, gli aggiustatori dei processi avrebbero certamente terminato la loro carriera di disonestà. Peraltro, in quel periodo il signor Mollica è, senza soluzione di continuità, sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri che lo fermano, e gli rovistano l’autovettura come si trattasse di un pericoloso mafioso. Una volta, a tarda sera, il signor Pasquale Mollica, prelevato da quattro Carabinieri, è convinto debba essere interrogato per i continui furti subiti dai soliti ignoti. Non fu così. Il poveretto è portato in aperta campagna ed egli rammenta che nei pressi vi era una discarica. I quattro vogliono sapere da Mollica se conosce l’usuario Bonfà Damiano e un tale SIGNATI Domenico, detto “il satellitare” (pare sia stato un appartenente ai servizi segreti americani e dicono usasse i Carabinieri della Stazione a suo piacimento e comunque non sta a noi accertare se sia stato, pur volendo abbracciare un’ipotesi strampalata, l’organizzatore dei continui furti subiti dal Mollica). Il “sequestrato” sconcertato e impaurito, dichiara che i due soggetti siano due brave persone e d’essere convinto che non siano loro a organizzare i furti subiti. E’ chiaro che se i fatti dovessero rispondere al vero, la dichiarazione del Mollica avrebbe avuto il sapore amaro dell’estorsione. A mezzanotte circa, il sequestrato è riportato nel suo locale commerciale. (omissis) Il Mollica, esausto dalla violenta persecuzione, denuncia ai Carabinieri le vessazioni subite specie per quanto attiene i furti e quindi dichiara di voler abbandonare l’attività commerciale. Finalmente, un Capitano lo ascolta e riapre le indagini che affida a un volenteroso Maresciallo, il quale inizia a seminare microspie al fine di togliere la maschera dalla faccia degli ignoti ladri. Fu così che sono stati identificati i malfattori, e formato un corposo fascicolo sulla “CUPOLA”. Tra gli altri è intercettato il distributore di tabacchi IELASI Ferdinando, che conversa con il cugino giudice IELASI e altri personaggi. Nel corso di questa penetrante indagine, è ucciso il signor Bruno MOLLICA perché il fratello Pasquale non ha giustamente inteso rimettere le querele contro BONFA è il presidentissimo. Orbene, dal corposo e interessante fascicolo delle indagini eseguite sulla “CUPOLA”, probabilmente sarebbero stati identificati i mandanti e gli esecutori dell’omicidio del povero Bruno MOLLICA. Pare, ripeto, sembra che un tale MAVIGLIA di Africo, condannato a 11 anni di reclusione, si sia pentito e stia parlando dell’omicidio di Bruno MOLLICA.
IL FASCICOLO SULLA CUPOLA E’ SECRETATO E SEPOLTO
Pare che il fascicolo sulla CUPOLA sia stato secretato e funeralizzato. Contestualmente è avviata un’indagine sull’uccisione del signor BRUNO

cui è chiesta l’archiviazione. Le indagini “CUPOLA e uccisione BRUNO”, sono state trasmesse per competenza alla DDA di Reggio Calabria e sarebbero state affidate a Francesco MOLLACE, che avrebbe restituito il fascicolo alla Procura di Locri poiché non vi sarebbero stati elementi conducenti alla configurazione di un omicidio tipicamente mafioso”.
Cosi i protagonisti della CUPOLA, si palleggiano le indagini tra la Procura di Locri che archivia e quella di Catanzaro della quale diremo ogni particolare utile per un eventuale intervento della Procura Generale di Salerno. Stia sereno, dr IELASI, la sua vittoria sulla mia condanna somiglia molto a quella di PIRRO. Qualcuno dovrà fare luce, non soltanto sull’omicidio di Bruno, anche su altri quattro omicidi rimasti senza mandanti ed esecutori.
Fine parte IV.
Francesco Gangemi
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