top of page
Cerca

Comunicato UILFPL

  • -
  • 4 ott 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Tribunale di Reggio Calabria sezione per le controversie del lavoro in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Siclari ha rigettato il ricorso presentato dal Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell’Avvocatura Regionale contro la UIL FPL di Reggio Calabria, confermando integralmente il decreto opposto e contestualmente condannando, l’Ente Regionale al pagamento delle spese legali in favore della parte resistente. Parte sindacale risultava difesa dall’Avv. Criaco Angela e dall’Avv. Rosa Carmen Cotroneo. Con la sentenza di che trattasi ( n.964/2016 pubblicata il 20.09.2016 ) si chiude con grande soddisfazione della UIL FPL anche la seconda tappa della vicenda relativa alla travagliata e controversa elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria del Consiglio regionale della Calabria avvenuta nel 2015.

La scrivente segreteria provinciale, in tale occasione, preso atto della parzialità posta in essere dall’Amministrazione regionale segnatamente all’illegittima ingerenza nella composizione della commissione elettorale per la elezione della RSU, aveva, a suo tempo, proposto ricorso al Comitato dei Garanti che si era espresso dando ragione alla UIL ricorrente. Detto giudizio del Comitato era risultato disatteso dal Consiglio Regionale, costringendo la UIL a proporre ricorso al Tribunale del Lavoro, per vedere tutelate le proprie prerogative sindacali. Stavolta un Giudice ha dato ragione alla Federazione Poteri Locali, qualificando antisindacale la condotta della Regione “…si è arbitrariamente e indebitamente ingerita nei rapporti interni…” “... antisindacalità che appare indiscutibile e tanto più grave quanto più incomprensibile e non giustificabile...” ; Davanti a tale evidenza giuridica il sindacato aveva chiesto al Consiglio regionale di interrompere l’attività antisindacale, mediante l’immediata esecuzione della sentenza di che trattasi, registrando quale riscontro, oltre che un insipiente silenzio della politica, anche un formale ricorso dell’Amministrazione atto difendere inopinatamente ed immotivatamente le prerogative di una RSU illegittimamente in carica, ingerendosi ancora una volta nella sfera sindacale. Il giudice ha definito il ricorso del Consiglio Regionale infondato e lo ha rigettato, confermando la condanna del Presidente della Regione per comportamento antisindacale .

La UIL FPL ha vinto ancora una volta e legittimamente si chiede:

  • di chi è la responsabilità di avere fatto partecipare la RSU alle trattative, peraltro, usufruendo di permessi sindacali, assentandosi indebitamente dal posto di lavoro ?

  • come possono essere inquadrate sotto il profilo della legittimità le contrattazioni concluse con la partecipazione determinante di una RSU illegittima? Come considerare gli effetti giuridici ed economici conseguenziali a dette trattative?

  • A chi si dovranno addebitare le spese dei due giudizi, visto che il giudice ha definito il comportamento dell’Amministrazione arbitrario e indebito?

  • che responsabilità ha la commissione elettorale che pur consapevole di dover interrompere le elezioni, ha proceduto comunque, facendo sostenere all’Amministrazione gli eventuali costi di un’altra tornata elettorale?

Appare strano e contraddittorio che una Amministrazione Regionale che diuturnamente promuove conferenze e dibattiti celebranti la legalità e la trasparenza, dimentichi di dover essere esempio tangibile di tali valori, costringendo il Sindacato, che ancora crede nella tutela dei lavoratori, a dover lottare per l’affermazione di questi principi. La UIL non lascerà gestire il futuro dei dipendenti da chi illegittimamente detiene il posto che occupa.


Segreteria Provinciale Nuccio Azzarà – Franco Criaco



 
 
 

Comments


bottom of page